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PAGAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

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IMMOBILI AD USO ABITATIVO
Quando si stipula un contratto di locazione per fabbricati da utilizzare come abitazione, si deve pagare l'imposta di registro nella misura del 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità

Ad esempio, se per un immobile ad uso abitativo il canone di locazione annuo è di 7.200 euro (pari a 600 euro mensili), l'imposta di registro da versare per ogni annualità è di 144 euro (pari al 2% di 7.200).

Lo stesso trattamento si applica:
alla locazione del box o della cantina (pertinenza), annessi al fabbricato di tipo residenziale locato;
alla locazione degli altri immobili, fatta eccezione, come riportato di seguito, per gli immobili strumentali per natura.

Non è dovuta imposta di registro sul deposito cauzionale eventualmente versato dall'inquilino; è dovuta, invece, nella misura dello 0,50%, quando il deposito cauzionale è versato da un terzo estraneo al rapporto di locazione.

IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA
Sono considerati immobili strumentali per natura quelli che, per legge, non possono essere destinati ad una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In pratica, questi immobili rientrano in una categoria catastale che ne giustifica un determinato uso professionale.

Ad esempio, sono immobili strumentali per natura:
- gli uffici e gli studi (categoria catastale A/10);
- i negozi e le botteghe (categoria catastale C/1);
- i magazzini sotterranei per depositi e derrate (categoria catastale B/8).

Dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, tutti i contratti di locazione (anche finanziaria e di affitto) aventi per oggetto immobili strumentali per natura, devono essere registrati in termine fisso e per essi è necessario pagare l'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità dell'Iva.

L'aliquota dell'1% si riferisce, in modo specifico, alle locazioni di immobili strumentali per natura effettuate da locatori che agiscono in qualità di soggetti Iva.

Se il locatore non è soggetto all'imposizione dell'Iva, la locazione è comunque assoggettata ll'imposta di registro con l'aliquota del 2% prevista in via ordinaria per le locazioni.

FONDI RUSTICI
I contratti di affitto di fondi rustici, oltre che in via ordinaria, possono essere registrati presentando, entro il mese di febbraio, una denuncia riepilogativa dei contratti posti in essere nel corso dell'anno precedente.

In questo caso l'imposta si applica (con l'aliquota dello 0,50%) alle somme dei corrispettivi (moltiplicati per il numero delle annualità dichiarati nella denuncia e non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro.

Ad esempio, se un fondo rustico è affittato per 10 anni e il corrispettivo annuo è di 4.000 euro, l'imposta di registro da versare è di: (4.000 x 10) x 0,50% = 200 euro.

Se uno o pi contratti vengono registrati senza ricorrere alle modalità della denuncia annuale, l'imposta di registro si applica per ogni annualità a ciascun contratto presentato per la registrazione, sempre con obbligo di versamento di almeno 67 euro.

L'IMPOSTA IN CASO DI CESSIONE, RISOLUZIONE E PROROGA DEL CONTRATTO
Cessione
In caso di cessione del contratto di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, se non vi è corrispettivo e l'operazione non rientra nel campo di applicazione dell'Iva, è dovuta l'imposta di registro nella misura fissa di 67 euro.

Se, invece, la cessione del contratto, sempre fuori dall'ambito di applicazione dell'Iva, è stata pattuita dietro corrispettivo, si deve versare un importo pari al 2 per cento del corrispettivo e del valore delle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso, l'imposta dovuta non può essere inferiore a 67 euro.

Risoluzione
Le risoluzioni dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di 67 euro.

Se il contratto è risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso (le annualità infatti, non sono frazionabili).

Proroga
La proroga del contratto di locazione di un immobile urbano, al pari della stipula, può essere registrata corrispondendo l'imposta per la singola annualità oppure per l'intero periodo di durata della proroga.

Quando effettuare il pagamento
Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l'imposta dovuta entro 30 giorni utilizzando il Modello F23.

Nel modello occorre indicare con precisione gli estremi di registrazione del contratto stesso: anno, serie e numero di registrazione separati da una barra.

Entro 20 giorni dal pagamento, va consegnato l'attestato dell'avvenuto versamento allo stesso ufficio dove precedentemente è stato presentato il contratto.

L'AGEVOLAZIONE PER I CONTRATTI A CANONE "CONCORDATO"
Sui contratti di locazione immobiliare stipulati secondo il "canale assistito", vale a dire quelli realizzati in base ai "contratti-tipo" concordati dalle organizzazioni della proprietà e degli inquilini, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell'imposta di registro è assunto per il 70%.

Si ha diritto all'agevolazione (riduzione del 30% della base imponibile) se, comunque, sono presenti altri requisiti:
- l'immobile locato deve trovarsi in un Comune considerato ad alta "tensione abitativa";
- la locazione deve avere ad oggetto immobili urbani ad uso abitativo.

Un esempio
Canone annuo "concordato" di 6.000 euro e durata del contratto di 3 anni.
imposta di registro ordinaria: (6.000 x 3) x 2% = 360
imposta di registro con agevolazione: (6.000 x 3) x 70% = 12.600 x 2% = 252

La riduzione dell'imposta di registro si applica per tutta la durata del contratto e dell'eventuale proroga automatica, anche se il Comune dove è situato l'immobile dovesse nel frattempo essere escluso da quelli considerati ad alta tensione abitativa.

Inoltre, spetta anche quando si è scelto di versare l'imposta anno per anno.

I COMUNI DEFINITI AD ALTA "TENSIONE ABITATIVA"
Sono i Comuni indicati nell'art. 1 del D.L. n. 551/88: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, i Comuni confinanti con le suddette grandi città gli altri capoluoghi di provincia, i Comuni individuati dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con apposite delibere, e i Comuni terremotati di Campania e Basilicata.

 

 
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