Nuova normativa antiriciclaggio
D.143/06 (entrata in vigore dal 22 aprile 2006).
A seguito della pubblicazione nella G.U. n° 82 del 07.04.2006 del decreto n° 143/2006 e del relativo provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi (UIC), sono state rese operative le disposizioni in materia di antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 20/2/2004 n. 56 in attuazione della direttiva 2001/97/CE.
Soggetti interessati:
Tali disposizioni, che prevedono obblighi atti a prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, coinvolgono, assieme a categorie come professionisti, intermediari finanziari, anche operatori non finanziari tra i quali le seguenti attività d’impresa:
1. commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento in presenza della comunicazione UIC ai sensi dell’ art 1 legge 17.01.2000 n° 7;
2. fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi in possesso della licenza di cui all’ art. 127 del TULPS;
3. commercio di cose antiche in possesso dei requisiti di cui all’art, 126 del TULPS;
4. fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane iscritte nel registro degli assegnatari di marchi tenuto dalla CCIAA;
5. agenzie di affari di mediazioni immobiliari in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione presso la CCIAA ai sensi della Legge 03 Febbraio 1989 n°39
Obblighi per le operazioni di transazione o movimentazione di mezzi di pagamento, anche frazionato, con importo superiore a € 12.500:
I soggetti interessati devono:
a) Identificare i clienti, tramite un documento valido e non scaduto, acquisendo i seguenti dati:
- per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo residenza o domicilio, codice fiscale e numero di un documento di identificazione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. Per questi soggetti è necessario verificare il potere di rappresentanza in base alla documentazione ufficiale fornita dal cliente (visure camerali, certificati di enti competenti, delibere consiliari o assembleari). Non è necessario procedere alla verifica del potere di rappresentanza quando il cliente sia uno dei seguenti soggetti: banca, istituto di moneta elettronica, Poste Italiana Spa, Società di intermediazione mobiliare SIM, Società di gestione del risparmio SGR, Società d’Investimento a capitale variabile SICAV, Impresa di Assicurazione, Agenti di cambio, Società Fiduciarie, Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.
Tale obbligo è in vigore dal 22 Aprile 2006;
b) Istituire l’archivio unico e Registrazione e conservazione delle informazioni relative ai:
· dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
· data dell’avvenuta identificazione;
· data del compimento dell’operazione;
· descrizione sintetica della tipologia dell’operazione;
· importo dell’operazione;
· tipologia dei mezzi di pagamento (specificando l’importo del denaro contante impiegato).
L’impresa è tenuta a registrare tali dati entro 30 giorni dall’identificazione.
L’archivio unico informatico deve essere costituito entro il 21 giugno 2006.
Le attività sopra citate ai punti 1,2,3 e 4 possono assolvere l’obbligo di identificazione e registrazione, integrando i dati richiesti ai sensi degli articoli 119, 120 e 128 del T.U.L.P.S Regio Decreto 733/1931.
Le attività sopra citate al punto 5 possono assolvere l’obbligo di identificazione e registrazione, integrando i dati richiesti ai sensi dell’art. 1760 n° 3 del Codice Civile (Libro sul quale vengono annotati gli estremi dei contratti stipulati con l’intervento di mediazione).
c) Segnalare all’UIC le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge:
Tale obbligo è in vigore dal 22 Aprile 2006 (articoli del Codice Penale: 648-bis “Riciclaggio” e 648-ter “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”).
d) Segnalare al Ministero dell’economia e delle finanze le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio (leggi denaro contante o titoli trasferibili di importo, anche frazionato, superiore a 12.500 euro):
Operazioni vietate dal 1991 ai sensi della legge 197/91.
e) Istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori:
Obbligo gia in vigore.
Disposizioni generali
Nell’esecuzione degli obblighi sopra descritti, i soggetti devono aver riguardo alle ulteriori disposizioni, di seguito elencate, in relazione a ciascuna categoria di attività e avvalendosi delle causali indicate nel Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 pubblicato in G.U. il 7 aprile 2006 (fermo restando che deve trattarsi di operazione di valore superiore a Euro 12.500).
Commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento in presenza della comunicazione UIC ai sensi dell’articolo 1 L. 7 del 17.01.2000
Fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi in possesso della licenza di cui all’art. 127 del TULPS
Fabbricazione di oggetti preziosi da parte della imprese artigiane iscritte nel registro degli assegnatari di marchi tenuto dalla CCIAA
Questi operatori devono registrare e conservare:
a) i dati identificativi delle parti;
b) la data e l’importo dell’operazione;
c) il tipo dell’operazione (acquisto, vendita o mediazione);
d) il tipo dei mezzi di pagamento impiegati.
Commercio di cose antiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 126 del TULPS
Questi operatori devono registrare e conservare:
a) i dati identificativi delle controparti (acquirenti e venditori);
b) la data e l’importo dell’operazione;
c) il tipo dell’operazione (acquisto o vendita);
d) il tipo dei mezzi di pagamento impiegati.
Agenzie di affari di mediazioni immobiliari in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione presso la CCIAA ai sensi della Legge n. 39 del 3 febbraio 1989
Questi operatori devono registrare e conservare i dati nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo :
a) i dati identificati delle parti;
b) la data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
c) il prezzo convenuto dell’immobile oggetto di mediazione.
Definizioni:
Legge antiriciclaggio: è il D.L. n. 143/91 convertito dalla L. 197 del 5 luglio 1991 (provvedimento per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenzione dell’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio).
UIC: è l’Ufficio Italiano Cambi.
Operatori: i soggetti (titolari di attività di impresa) obbligati alla tenuta dell’archivio unico.
Cliente: il soggetto che compie operazioni con l’operatore.
Dati identificativi: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale.
Operazione frazionata: un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a euro 12.500 posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a euro 12.500.
Mezzi di pagamento: è il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Archivio Unico: un archivio nel quale i soggetti conservano in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo le modalità previste nel presente regolamento. Le informazioni registrate nell’archivio unico devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell’operazione. Può essere tenuto a mezzo di sistemi informatici o in forma cartacea.
Operazioni sospette: i soggetti nello svolgimento della loro attività, valutano le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e segnalare all’UIC le operazioni sospette.
E’ sospetta l’operazione che induce a ritenere, in base agli elementi disponibili, che il denaro o i beni che ne formano oggetto o in relazione ai quali l’operazione richiesta o effettuata possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648 bis e 648 ter del C.P. . L’UIC con provvedimento del 24 febbraio ha predisposto un elenco, non esaustivo, ma esemplificativo, degli indicatori di anomalia che fanno ritenere un’operazione sospetta:
· Indicatori di anomalia connessi al profilo soggettivo ed economico-patrimoniale del cliente: si è a conoscenza che il cliente ha precedenti penali; il cliente ammette o fa dichiarazioni sul suo coinvolgimento in attività criminose; il cliente richiede delle operazioni non abituali o non giustificate o sproporzionate rispetto l’esercizio normale o abituale della sua attività;
· Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente: il cliente si rifiuta ad esibire un documento di identità valido per l’identificazione; il cliente usa dei documenti che sembrano contraffatti; i documenti presentati sono rilasciati da paesi esteri o non possono essere controllati per qualunque ragione;
· Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni: il clienti effettua transazioni con controparti in località inusuali per lo stesso; il cliente o altre parti non hanno apparenti legami con l’Italia;
· Indicatori di anomalia relativi alle caratteristiche e alle finalità dell’operazione: l’operazione appare non economicamente conveniente per il cliente e/o manca una ragione apparente per utilizzare i servizi dell’operatore; l’operazione appare palesemente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l’operazione coinvolge organizzazioni non-profit per le quali sembra che non ci sia collegamento tra l’attività ufficiale dell’organizzazione e le controparti dell’operazione;
· Indicatori di anomalia relativi ad operazioni di investimento in beni mobili e/o immobili: investimenti di rilevante ammontare effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con l’Italia; il cliente acquista o vende immobili o mobili di rilevante ammontare a nome di un prestanome o di una terza persona, senza apparenti legame di carattere personale o professionale o imprenditoriale con quest’ultimo soggetto;
· Indicatori di anomalia relativi ai mezzi di pagamento utilizzati: il cliente intende regolare il pagamento dell’operazione con una somma notevole di denaro in contanti; il cliente usa banconote in tagli inusuali per il tipo di operazione effettuata; il cliente usa banconote vecchie o molto sporche; il cliente effettua transazioni di ammontare appena inferiore alla soglia limite al di sotto della quale non vige l’obbligo di registrazione dell’operazione nell’archivio unico.
Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sè sufficiente per l’individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza: la ricorrenza di comportamenti descritti negli indicatori non costituisce motivo sufficiente per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela; sono invece altresì significativi per la rilevazione di ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto.
Esclusione dalla responsabilità: le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione di obblighi di sicurezza e non comportano responsabilità di alcun tipo.
Procedura per la segnalazione: le segnalazioni vanno effettuate compilando un apposito modulo, che può essere spedito anche telematicamente |