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Nell’acquisto di una casa, sull’acquirente incombe il pagamento sia dell’imposta di registro, o alternativamente dell’Iva, che delle imposte ipotecaria e catastale. Bisogna tuttavia distinguere le ipotesi in cui la parte venditrice sia un privato, un’impresa non costruttrice, un’impresa costruttrice o di ristrutturazione che vende entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori.
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Privato - Impresa non costruttrice - Impresa costruttrice o di ristrutturazione che vende dopo 4 anni dall’ultimazione dei lavori.
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Registro
Ipotecaria
Catastale
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7%
2%
1%
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Impresa costruttrice o di ristrutturazione che vende entro i 4 anni dall’ultimazione dei lavori
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Iva
Registro
Ipotecaria
Catastale
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10%
168 €
168 €
168 €
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La base imponibile è costituita, in via agevolativa, dal valore catastale dell’immobile a condizione che nell’atto sia esposto l’effettivo prezzo di acquisto. L’occultamento del corrispettivo comporta il pagamento della differenza di imposta dovuta e la sanzione dal 50% al 100% sulle minori imposte versate.
All’atto del rogito le parti devono inserire una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” contenente:
le modalità di pagamento;
il nome e le generalità del mediatore, in caso di ricorso ad attività di mediazione, con indicatore di partita Iva o Codice Fiscale;
le spese sostenute per la mediazione e le modalità di pagamento.
L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comportano la perdita del beneficio della tassazione sul valore catastale, nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 €.
La determinazione del valore catastale si determina moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5%, per i seguenti importi:
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110 % per la prima casa;
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120 % per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C (escluso categorie A/10 e C/1);
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60 % per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
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40.8% per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
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